EQUITALIA: PAGAMENTO AGEVOLATO IN 5 RATE

La domanda dovrà essere inviata a Equitalia entro il 31 marzo 2017 ed 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 193/2016 sarà Equitalia a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Oltre ai dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività, nella prima pagina il contribuente dovrà indicare progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata. E nella seconda lo stesso contribuente potrà scegliere quali carichi si vogliono rottamare.

Per ridurre gli adempimenti dei contribuenti interessati alla definizione agevolata delle cartelle l’istanza potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione anche attraverso la posta elettronica certificata (pec). Nella quarta pagina del modello, infatti, sono elencate e-mail e pec delle 18 direzioni regionali (Piemonte e Valle d’Aosta costituiscono una sola direzione, mentre la Sicilia ha «Riscossione Sicilia»). Chi sceglierà la pec dovrà necessariamente allegare anche una copia del documento di identità. La presentazione dell’istanza sarebbe formalmente possibile già da oggi via Pec ma l’avvio vero e proprio è atteso agli sportelli per lunedì mattina.

Tre le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia, tutte e tre riportate nella seconda pagina del modello. La prima è quella sulle modalità di pagamento: unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate. In caso di pagamento dilazionato saranno dovuti gli interessi pari al 4,5% annuo e in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata, la «definizione agevolata non produce effetti». Si potrà domiciliare il pagamento sul conto corrente. Per le istruzioni si dovrà attendere la comunicazione delle somme dovute.

TRIBUTI AMMESSI E QUANTO SI RISPARMIA

Avranno la possibilità di presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, per ruoli relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires, e a contributi previdenziali Inps e Inail. Inoltre, la rottamazione è stata estesa anche alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Le cartelle esattoriali saranno dunque ricalcolate a seguito della domanda del contribuente 

Eliminando:

  • Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate;
  • Interessi di mora;
  • Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Mantenendo invece in vita:

  • Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
  • Spese per le procedure esecutive;
  • Spese di notifica della cartella.
  • Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

TRIBUTI NON AMMESSI

Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l’Iva riscossa all’importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato. Il nuovo sistema della rottamazione cartelle, infatti, include solamente i debiti tributari o gli obblighi previdenziali o assistenziali. 

COME E QUANDO FARE LA RICHIESTA

Tutti i contribuenti che decideranno di aderire alla nuova rottamazione, dal 2017, saranno comunque tenuti a versare il rispettivo debito capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%) e l’aggio (ricalcolato), tuttavia verranno risparmiati (come detto) dal calcolo delle sanzioni e degli interessi sulla multa ricevuta.

MODULO E ISTRUZIONI PER LA DOMANDA

Il modulo per aderire alla definizione agevolata (così come prevista all’art. 6 del dl 193/2016) è scaricabile dal portale di Equitalia oppure presso gli Sportelli dell’Agente di riscossione.

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html

Quest’ultimo dovrà essere compilato interamente e dovrà essere consegnato, insieme ad un documento di identità valido, presso gli Sportelli Equitalia oppure inviato a mezzo mail o alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.

Sarà la stessa Equitalia a comunicare al contribuente l’ammontare complessivo degli importi dovuti, inviando i bollettini per il pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Circa le modalità di pagamento, quest’ultimo potrà essere fatto in un’unica soluzione oppure ratealmente. Nel caso in cui si scelga di pagare a rate, in base alle ultime novità, è stato previsto il pagamento in 5 rate, tuttavia il 70% del debito dovrà essere stato pagato entro l’anno 2017.

Circa le scadenze delle rate saranno suddivise come segue:

– 3 rate, di pari importo, nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre;

– 2 rate, sempre di pari importo, nel 2018 nei mesi di aprile e settembre.

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